ART. 1 Denominazione, sede e durata
L'Associazione Musicale Choral Iter - Aps costituita ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3
luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), nella forma giuridica di
associazione non riconosciuta, è un'Associazione apartitica, apolitica e senza fini di lucro.
L'Associazione Musicale "CHORAL ITER APS-ETS", C.F. 90198820731, da ora in avanti
denominata "Associazione", ha sede legale nel Comune di Taranto, presso l'abitazione del
sig. Domenico Fraccica, viale Pirro n° 7 - 74121 Taranto.
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera
del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto
con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.
ART. 2 Scopo, finalità e attività
L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale, mediante lo svolgimento in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari
o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente
dell'attività di volontariato dei propri associati:
- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse
sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche / ricreative di interesse sociale,
incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del
volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017;
- formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, del
bullismo e della povertà educativa;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.
Ed in particolare realizza i propri scopi attraverso le seguenti attività:
- attraverso l'attività corale, diffusione e valorizzazione della cultura musicale, favorendo lo
spirito di amicizia e di solidarietà fra tutti i componenti dell'Associazione e fra tutti coloro
che dall'esterno intendano partecipare alle attività;
- promozione, nella produzione musicale, della qualità, dell'innovazione, della ricerca e della
sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili;
- promozione della conservazione del repertorio classico e/o popolare, anche tramite il
recupero del patrimonio musicale;
- cura di tutte le iniziative necessarie ad incrementare il livello artistico degli associati;
- organizzazione di concorsi, rassegne, concerti, stages, seminari di studio, convegni,
laboratori ed altre manifestazioni a carattere musicale ad ogni livello;
- svolgimento di attività artistiche anche per conto di persone fisiche e giuridiche, enti
pubblici, privati e quanti altri lo dovessero richiedere, mediante:
- l'esecuzione in luoghi pubblici e/o aperti al pubblico del proprio repertorio;
- la promozione di contatti e scambi culturali, nonché di prestazioni concertistiche con altre
corali, sia italiane che straniere;
- l'organizzazione di manifestazioni musicali, sia in Italia che all'estero, eseguendo musica
corale di ogni epoca e tendenza;
- la promozione del canto corale, collaborando anche con altre associazioni ed
assecondando, qualora lo si ritenga opportuno e previo assenso del direttore, le iniziative
individuali e di gruppo che dovessero sorgere;
- l'adesione alle Associazioni e agli Albi di corali regionali, nazionali ed internazionali;
- registrazioni su CD o altro supporto tecnologicamente idoneo, nonché pubblicazione e
stampa di atti e quant'altro interessi la cultura musicale.
Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse
rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime,
secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.
L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio direttivo con apposita delibera.
Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonchè a collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento dei propri scopi.
Per le attività di interesse generale l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.
ART. 3 Ammissione e numero dei soci
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo
stabilito dalla Legge di sette soci.
L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e
discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il
diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
Possono aderire all'associazione le persone fisiche, senza distinzione di sesso, razza, idee e
religione, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che condividono le finalità della
stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro
competenze e conoscenze. In via eccezionale possono essere ammessi soggetti minori previo
assenso scritto dell'esercente la potestà parentale il quale rappresenta il minore a tutti gli
effetti nei confronti dell'Associazione. Detto assenso dovrà essere riconfermato, sempre per
iscritto, all'inizio di ogni anno sociale e, comunque, sino al momento in cui il socio minorenne
non abbia raggiunto la maggiore età. Nel caso di intervenuto diniego dell'assenso, che potrà
intervenire in qualunque momento sotto qualsiasi forma, il minorenne è da intendersi escluso
di diritto, senza necessità' di alcuna delibera.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare richiesta al Consiglio direttivo
(tramite email oppure domanda scritta da inviare all'indirizzo dell'Associazione).
La domanda dovrà contenere:
- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché
recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali
regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le
finalità perseguite e le attività di interesse generale e, nel caso di associato che intenda
esercitare attività corale, terrà conto del parere vincolante del Direttore.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del
Segretario, nel libro dei soci.
Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda
di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta
può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza
si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente
convocata, in occasione della successiva convocazione.
Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa
annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti
dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri
di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
L'elenco dei soci sarà tenuto aggiornato a cura del segretario e periodicamente visionato da
parte del Consiglio Direttivo.
Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme, secondo criteri di democraticità ed
uguaglianza di diritti di tutti gli associati al fine di consentire l'effettiva partecipazione alla vita
dell'Associazione.
Possono essere ammessi come associati altri Enti del Terzo settore con o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di volontariato.
ART. 4 Diritti e obblighi dei soci
I soci hanno il diritto di:
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, preventivamente
autorizzate dal Consiglio Direttivo;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e
consultare i libri associativi;
-
esaminare i libri sociali previa richiesta al Presidente, da evadersi entro 15 giorni dalla richiesta;
-
recedere dall'appartenenza all'Associazione, con preavviso di almeno 8 giorni (anche tramite email).
I soci hanno l'obbligo di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza
fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini
annualmente stabiliti dall'Assemblea dei soci;
- i soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso delle quote sociali versate.
I soci hanno il diritto-dovere di sostenere e promuovere le attività sociali e, se coristi, hanno il
diritto-dovere di frequentare con costanza le attività corali.
ART. 5 Perdita della qualifica di associato
La qualifica di socio si perde per:
- morte;
- morosità nel pagamento della quota associativa;
- recesso;
- esclusione.
Gli associati possono recedere in qualunque momento semplicemente provvedendo a darne notizia per iscritto al Consiglio direttivo il quale dovrà provvedere, per il tramite del Segretario,
ad annotare sul libro dei soci il recesso. Resta fermo l'obbligo di pagare la quota associativa per l'intero anno.
I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
I soci che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa; è fatto loro obbligo di restituire il materiale loro consegnato per
l'espletamento delle attività associative (cartelline, raccoglitori, cravatte etc.).
La qualità di associato può essere perduta, per delibera della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, qualora l'associato contravvenga gravemente agli obblighi e allo spirito del
presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni o alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arrechi danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, ovvero si renda
moroso nel pagamento della quota associativa.
La perdita della qualità di socio è deliberata, tranne che nel caso di recesso volontario, dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione (di cui alla lettera d) il socio escluso ha diritto di fare ricorso entro sessanta giorni all'Assemblea, che dovrà deliberare entro i successivi sessanta giorni.
ART. 6 Organi
Sono organi dell'associazione:
- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, laddove eletto;
- Il Revisore dei conti, laddove eletto.
Tutte le cariche sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute
e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, previa valutazione
ed approvazione da parte del Consiglio Direttivo.
ART. 7 Assemblea dei soci
L'Assemblea è l'organo sovrano ed ha le seguenti competenze indelegabili:
- elegge e revoca i componenti del Consiglio direttivo e, se previsto, il soggetto incaricato
della revisione legale dei conti;
- discute e approva il bilancio di esercizio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del
Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- prende atto delle delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera sul ricorso dell'Associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato puo' essere latore di non
piu' di una delega.
Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, laddove compatibili.
La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione - del Presidente o del
Segretario (tramite lettera oppure email) su indicazione del Consiglio direttivo - contenente il
luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7
giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci.
L'Assemblea, presieduta dal Presidente, si riunisce almeno una volta l'anno entro quattro mesi
dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea deve essere inoltre
convocata (dal Presidente oppure dal Segretario) quando ne sia fatta richiesta motivata da
almeno un terzo degli associati.
E' possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione
del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare in maniera
inequivocabile l'identità dell'associato che partecipa e vota.
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno
voto.
Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante voto a scrutinio segreto su scheda.
Nelle delibere di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano le loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.
Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.
ART. 8 Consiglio Direttivo
Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- convocare le assemblee ordinarie e straordinarie per il tramite del Presidente o del Segretario;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre, su indicazioni del Direttore, il programma delle attività corali e la sua realizzazione sotto l'aspetto organizzativo;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stimolare la partecipazione dei soci a qualunque attività collaterale volta a perseguire i fini associativi;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare eventuali azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- promuovere, favorire ed attuare i rapporti con le altre Associazioni e/o con gli Enti pubblici e privati che intrattengono rapporti con l'Associazione.
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati. In particolare il Consiglio direttivo può, a maggioranza, deliberare acquisti di beni e servizi che si rendano necessari per lo svolgimento delle attività.
Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea con voto segreto, è composto dal Presidente, dal Direttore artistico/coro e da cinque Consiglieri. Dura in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili. I consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate e si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Le cariche sono esercitate a titolo gratuito. In caso di decesso o dimissioni di un consigliere, il Consiglio direttivo provvede alla sua sostituzione col primo dei non eletti nella precedente elezione; i consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza biennale del mandato del Consiglio Direttivo.
La ripetuta mancata partecipazione alle riunioni o ripetute inadempienze dei propri compiti può comportare l'esenzione dall'incarico, stabilita dallo stesso Consiglio direttivo e la sostituzione col primo dei non eletti. Gli associati dovranno essere immediatamente informati.
Il Consiglio direttivo nomina il Vice Presidente su proposta vincolante del Presidente; nomina il Segretario, il Segretario Amministrativo, il Tesoriere e l'Addetto alle Pubbliche relazioni.
Il Consiglio direttivo è convocato senza formalità dal Presidente entro trenta giorni dall'inizio dell'anno sociale nonché ogni volta se ne ravvisi la necessità o vi sia richiesta specifica da
parte di almeno un terzo dei consiglieri.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti i due terzi dei componenti.
Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
I consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza
dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Il potere di rappresentanza attribuito è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 9 Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
In caso di particolare urgenza ed eccezionalità e solo dove risulti impossibile la riunione del Consiglio direttivo in tempo utile, il Presidente può adottare, in via straordinaria, i provvedimenti che ritiene più opportuni, salvo farli ratificare dal Consiglio direttivo in riunione convocata al più presto e non oltre i dieci giorni successivi all'assunzione del provvedimento.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
ART. 10 Direttore Artistico del coro
Il Direttore è nominato con deliberazione dell'Assemblea in base alla qualifica, ai titoli ed alle competenze in campo musicale. Il Direttore presiede alle scelte in campo artistico-didattico e rilascia parere vincolante in ordine all'ingresso di nuovi coristi. Cura gli aspetti dell'attività e della vita del coro che mirano al suo sviluppo ed al miglioramento del livello qualitativo generale. Al Direttore competono in via esclusiva: la cura delle attività e degli aspetti musicali connessi alla vita dell'Associazione, la scelta dei brani di repertorio, la stesura dei progetti artistici comprendenti la scelta dei programmi, i tempi di realizzazione degli stessi, l'impatto economico del progetto, la valutazione dell'opportunità di aderire a programmi di collaborazione seguendo sempre un criterio di valorizzazione del coro; l'eventuale esclusione di coristi che, nel corso delle prove di classe o collettive, non abbiano raggiunto un adeguato livello di preparazione atto a garantire una resa in linea con la performance generale del coro nel corso dell'esibizione pubblica. I progetti elaborati dal Direttore dovranno essere presentati tempestivamente al Consiglio direttivo per consentire l'esecuzione dei compiti di carattere organizzativo, amministrativo e logistico.
ART. 11 Vice Presidente
è il piu' diretto collaboratore del Presidente e lo surroga, previa apposita comunicazione scritta del Presidente, in caso di assenza. Viene scelto dal Presidente nell'ambito dei membri eletti nel Consiglio Direttivo. Data la peculiarità dell'incarico è data facoltà al Presidente di scegliere anche tra soci non eletti nel qual caso la nomina dovrà essere sottoposta all'approvazione da parte dell'Assemblea.
ART. 12 Segretario
Viene eletto tra i membri del Consiglio direttivo o individuato tra gli associati. Coadiuva il Presidente nelle sue funzioni, cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo. Nelle riunioni del Consiglio direttivo esercita la funzione di segretario verbalizzante. Nel caso di impedimento o assenza, la verbalizzazione sarà svolta da un
membro del Consiglio direttivo designato dal Presidente. Provvede alla conservazione delle scritture sociali e dell'archivio. Mantiene aggiornato il libro dei soci e gli altri libri sociali; provvede a diffondere via email i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo a tutti gli associati al fine di tenerli informati circa le attività in corso.
ART. 13 Tesoriere
Il Consiglio direttivo nomina all'inizio di ogni anno sociale il Tesoriere. Tale carica è rinnovabile. Il Tesoriere cura la contabilità dell'Associazione tenendo aggiornate le entrate e le uscite, conservandone agli atti la documentazione giustificativa. Predispone altresì i dati contabili dei bilanci preventivi e consuntivi da inserire nella relazione finanziaria per l'assemblea ordinaria annuale. Sarà cura del Tesoriere esporre alla fine dell'anno sociale, o quando richiesto, la consistenza del patrimonio sociale nonché le entrate e le spese sostenute nel corso dell'anno. Al Tesoriere può essere conferito il potere di operare autonomamente con Banche e Uffici Postali, previa delega del Presidente.
Art. 14 Segretario Amministrativo
Cura l'attività amministrativa dell'Associazione. Verifica la corretta applicazione delle procedure secondo le normative vigenti. Coadiuva il Tesoriere nell'amministrazione finanziaria dell'associazione e nella redazione dei bilanci annuali. Su deliberazione del Consiglio direttivo può svolgere le funzioni di Tesoriere in caso di indisponibilità di quest'ultimo. Viene nominato tra i membri del Consiglio direttivo o individuato tra gli associati.
ART. 15 Addetto alle Pubbliche relazioni
Viene eletto tra i membri del Consiglio direttivo o individuato tra gli associati al fine di creare, mantenere e consolidare il rapporto di fiducia tra l'Associazione e le realtà presenti sul territorio. Collabora a stretto contatto col Presidente e col Direttore, concordando le linee
guida d'intervento.
Sono suoi compiti: curare l'aspetto della comunicazione con i privati, Associazioni, Enti e Pubblica Amministrazione. In qualità di addetto all'ufficio stampa, gestire i rapporti con le testate giornalistiche, emittenti televisive, enti pubblici e Pubblica Amministrazione.
ART. 16 Comitato Tecnico
Nello svolgimento delle sue funzioni, e qualora esigenze di programmazione lo richiedano, il Direttore si avvale dell'operato di un comitato Tecnico, da lui appositamente nominato e composto da responsabili di classe vocale (con eventuale funzione di direttore sostituto), accompagnatore ed esperti vari.
ART.17 Organo di controllo e Revisore dei conti
L'eventuale nomina dell'Organo di Controllo, secondo quanto previsto dal d.lgs. 117/17 e succ. mod., non costituisce modifica allo Statuto Sociale.
Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'Art. 30 del D.Lgs. 117/2017 l'Assemblea elegge un Organo di controllo monocratico. Per le disposizioni inerenti l'Organo di controllo si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 che qui si intende integralmente richiamato.
Laddove ricorrano i requisiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione nominerà un Revisore legale dei conti iscritto negli appositi registri.
ART. 18 Patrimonio
Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Il Patrimonio è costituito da:
a. beni immobili e mobili;
b. azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
c. donazioni e lasciti o successioni;
d. altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
ART. 19 Divieto di distribuzione degli utili
L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Gli eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti nelle attività istituzionali previste del presente Statuto.
ART. 20 Risorse economiche
L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.
Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
ART. 21 Bilancio di esercizio
L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
Le entrate sono costituite da:
- quote associative degli aderenti;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- ogni altra entrata diversa da quelle di cui all'art. 5 del DLgs. 17/17 comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale che a qualsiasi titolo provenga all'Associazione.
ART. 22 Libri
L'associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati, tenuto dal Segretario;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto dal Segretario;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, ove presente, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
Ciascun socio ha il diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.
ART. 23 Volontari
Sono volontari gli associati che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto
previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
ART. 24 Sostenitori
Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.
ART. 25 Lavoratori
L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità
statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
ART. 26 Pubblicità, bilancio e informativa sociale
Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione.
Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque determinate sono superiori a 100 milioni annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio profilo internet gli eventuali emolumenti compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.
ART. 27 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo
Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'art. 7 dello Statuto.
In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore e, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
ART. 28 Rinvio
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.
ART. 29 Norma transitoria
Il presente Statuto diviene operativo all'atto della sua approvazione per quanto concerne l'adeguamento alle vigenti leggi e normative.
Gli acronimi APS, ETS integreranno la denominazione sociale solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Ad avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la denominazione dell'Associazione sarà "Associazione Choral Iter - APS - ETS".
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